STATUTO

STATUTO
EUFEMIA – EMPORIO DI COMUNITA' COOPERATIVA SOCIALE


TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione
È costituita la società cooperativa sociale denominata "EUFEMIA Emporio di Comunità Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Sede
La cooperativa ha sede nel Comune di Milano.

Art. 3 - Durata
La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, le socie e i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

TITOLO II
PRINCIPI – VALORI - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Valori
La Cooperativa affonda le sue radici negli ideali dei movimenti democratici e antifascisti, antirazzisti e antissessisti; nelle lotte per l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione. La Cooperativa si richiama ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947; nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata dal Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 07/12/2000; nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo approvata dal Consiglio d'Europa il 4/11/1950; nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del Centenario dell'Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22 settembre 1995; nelle Dieci Colonne dell'Economia Solidale approvate dall'Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26 giugno 2011.

Art. 5 - Principi
La Cooperativa non ha alcuna finalità di lucro e/o speculativa, condivide e promuove i principi dell'autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo. Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale delle socie e dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell'economia solidale.

Art. 6 – Parità di genere
La Cooperativa assume il principio di parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione delle donne e delle persone non binarie ad ogni livello decisionale e una loro equa rappresentanza negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative. Il presente statuto adotta i termini "socia o socio" e "socie e soci" come termini comprensivi anche delle persone non binarie.

Art. 7 - Scopo e attività mutualistica
La cooperativa ha scopo mutualistico e di promuovere socialità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile delle socie e dei soci come dell'intera comunità.

Svolge la propria attività senza fini di lucro e/o di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole,industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo, la Cooperativa si propone di perseguire e conseguire i seguenti scopi e vantaggi per le socie e i soci e la comunità territoriale:
a) distribuire prodotti alimentari ed altri beni di consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
b) tutelare il diritto alla salute e ad una informazione libera e trasparente, in particolare in materia di alimentazione e consumo;
c) promuovere la formazione e l'auto-formazione delle persone, l'aggregazione intergenerazionale, l'educazione alla pace, alle diversità culturali e di genere;
d) sostenere filiere di produzione rispettose dell'ambiente e della dignità e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori;
e) promuovere la coesione sociale, favorire l'inclusione delle persone economicamente e socialmente svantaggiate;
f) sviluppare rapporti diretti tra produttrici/produttori e consumatrici/consumatori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco;
g) sostenere progetti innovativi nel campo della produzione e della distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;
h) favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e internazionali e il sostegno a progetti di altre esperienze ispirate agli stessi principi;
i) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente anche tramite la promozione della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata
h) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alla azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
i) l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza; la promozione della partecipazione, dell'inclusione sociale e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti;
l) il sostegno alla comunità territoriale in cui opera attraverso la produzione culturale comune, l'applicazione di strumenti collaborativi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio incrementando la capacità progettuale comunitaria, il mutualismo e il senso di appartenenza sociale;

Art. 8 - Oggetto
In conformità agli interessi e requisiti delle socie e dei soci, per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa intende realizzare le seguenti attività:
a) acquisto, prevalentemente direttamente da fornitori appositamente selezionati in ambito prioritariamente locale, di generi alimentari e non alimentari, finalizzato alla distribuzione a socie e soci e vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;
b) produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti e distribuzione e vendita di prodotti alimentari ed altri beni di consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
c) realizzazione di patti con i produttori per la programmazione delle produzioni, la co-produzione, il prefinanziamento e la condivisione dei rischi;
d) somministrazione di cibo e bevande, anche alcoliche;
e) promozione, creazione, organizzazione e partecipazione ad accordi di filiera, reti, partenariati, locali, regionali, nazionali e internazionali;
f) promozione e realizzazione di forme di commercio equo-solidale;
g) svolgimento di attività sociali e solidali volte al recupero, trasformazione e distribuzione di alimenti;
h) commercio al minuto e/o all'ingrosso in proprio o per conto di terzi, in postazioni fisse e/o mobili, in tutte le forme previste dalla legge ivi compresa quella telematica, dei prodotti alimentari;
i) commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande esercitata anche attraverso l'impiego di velocipedi e mezzi attrezzati per l'esercizio dell'attività;
l) commercio al dettaglio di cibo e bevande tramite distributori automatici;
m)
ristorazione, gestione punti di ristoro, somministrazione di pasti e bevande, servizi catering e banqueting;
n) organizzazione di servizi, nonché attività sociali, culturali e ricreative;
o) utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l'associazionismo esistente nell'ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i propri interessi;
p) organizzazione, promozione, gestione di attività di formazione; nonché di piani e iniziative educative e didattiche, anche presso terzi, scuole, enti ecc, in tema di cittadinanza attiva, promozione dei diritti, educazione alle differenze, solidarietà, mutualismo, alla produzione e consumo sostenibile, riciclo e recupero, responsabilità sociale d'impresa, educazione alimentare, cucina, conservazione e trasformazione di alimenti e su altri temi riconducibili all'attività della cooperativa;
q) progettazione, gestione di attività di studio, ricerche di mercato e sociali, rilevazioni statistiche, raccolta ed elaborazione di informazioni, stampa, pubblicazione e diffusione degli atti;
r) promozione, progettazione e realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, e in specifico alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata;
s) realizzazione di economie attraverso acquisti comuni di beni e servizi;
t) progettazione e realizzazione diretta di campagne pubblicitarie e di promozione della cooperativa e dei valori che la contraddistinguono;
u) attività di erogazione in forma diretta e/o indiretta e organizzazione di servizi alle socie e ai soci attraverso la ricerca di prestatori di servizi e beni rivolti al soddisfacimento dei bisogni delle socie e dei soci a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di consulenza, di assistenza ecc.
v) organizzazione fiere, mostre, mercati, campagne di cultura alimentare, eventi enogastronomici nonché organizzazione, allestimento animazione e gestione di incontri, congressi, tavole rotonde comprese le attività di service.
w) progettazione, produzione e commercio di gadget, abbigliamento e indumenti da lavoro.
x) organizzazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative partecipate, rivolte a differenti fasce di età e di provenienza sociale e nazionale;
y) organizzazione e realizzazione di attività che prevedano l'utilizzo e/o l'insegnamento di strumenti digitali con lo scopo di aumentare le capacità di ognuna e ognuno e la condivisione di conoscenze e competenze.

Il tutto nei limiti consentiti dalla legge ed in rispetto delle attività riservate.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte delle socie e dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa intende inoltre, nei limiti consentiti dalla legge:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere, nell'interesse delle socie e dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle informative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

- raccogliere conferimenti in denaro, anche a fini di previdenza integrativa, nonché prestiti da socie e soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

- costituire ed essere soci d i società per azioni e società a responsabilità limitata;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Lombardia e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da altri Enti;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa, prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Art. 9 - Normativa applicabile
Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1997, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. le socie e i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

SOCIE E SOCI

Art. 10 - Numero e requisiti delle socie e dei soci cooperatori
Il numero delle socie e dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se, durante la vita della cooperativa il numero delle socie e dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere socie/soci:

- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto

- le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa e intendono partecipare al progetto di "Emporio", acquistare i beni e i servizi da essa offerti per soddisfare le esigenze di consumo personali e del proprio nucleo familiare, contribuire allo sviluppo del progetto stesso in base alle loro possibilità e capacità;

- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di socie/soci volontari/e, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo delle socie e dei soci. Alle socie e soci volontari/e, a differenza delle/degli altre/i socie e soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991, che, a norma del citato art. 4, comma 2, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa;

- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono inoltre essere socie/soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono in ogni caso divenire socie/soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 11 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socia/o deve presentare domanda scritta indicante:

a) il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;
c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
d) l'impegno al versamento delle quote sottoscritte;
e) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;

Per le persone giuridiche:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, codice fiscale e partita iva, indirizzo di posta elettronica, anche certificata e il numero di fax;
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'eventuale nomina di delegati;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute negli artt. 47 e seguenti del presente statuto;
h) copia dello statuto sociale;
i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 12 – Accoglimento della domanda di ammissione
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la mancanza di motivi di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico.
La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessata/o con indicazione del termine entro il quale provvedere al versamento dell'importo delle quote che intende sottoscrivere e degli altri importi eventualmente previsti come tassa di ammissione e sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
L'ammissione è annotata sul libro socie/soci a cura degli amministratori e diviene operativa dal giorno della deliberazione.
Trascorso inutilmente il termine per i versamenti, la delibera di ammissione diviene automaticamente inefficace, salva diversa delibera del Consiglio di amministrazione in cui vengano eventualmente previste ulteriori modalità di versamento e di ammissione della socia o del socio.

Art. 13 – Rigetto della domanda di ammissione
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni il Consiglio di amministrazione comunica per iscritto all'interessata/o la deliberazione motivata di rigetto.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chi l'ha proposta può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea delle socie e dei soci.
Nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, il Consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento o al rigetto delle domande di ammissione di nuove socie e soci.

Art. 14 - Diritti delle socie e dei soci
Spettano alle socie e ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano alle socie e ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Socie e soci hanno diritto di esaminare il libro di socie e soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le socie e i soci hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Art. 15 - Obblighi delle socie e dei soci
La socia o il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. La socia o il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

La socia o il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

La socia o il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio delle socie e dei soci è quello risultante dal libro delle socie e dei soci. La socia o il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 16 - Trasferimento delle quote delle socie e dei soci cooperatori
Le quote delle socie e dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La socia o il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato alla socia o al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, la socia o il socio è libera/o di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro delle socie e dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socia/o.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, la socia o il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 17 - Acquisto di quote proprie
Le amministratrici e gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18 - Recesso
La socia o il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto

- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative

- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione alla socia o al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Art. 19 - Esclusione
L'esclusione della socia o del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione:

1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

3) per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte della socia o del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

5) per interdizione, inabilitazione, condanna della socia o del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

6) per fallimento della socia o del socio.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo previa intimazione alla socia o al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, la socia o il socio escluso può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.

Contro la deliberazione di esclusione la socia o il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le amministratrici e gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione della socia o del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 20 - Morte della socia o del socio
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione della socia o del socio deceduta/o se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi della socia o del socio defunta/o hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 21 - Liquidazione e rimborso della quota
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte della socia o del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.
Le socie e i soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi delle socie e del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 22 - Responsabilità della socia o del socio uscente e dei suoi eredi
La socia o il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, la socia o il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi della socia o del socio defunto.

Art. 23 - Trattamento normativo ed economico di socie lavoratrici e soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea delle socie e dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per socie e soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per socie e soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo delle socie e dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo della socia o del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa della socia o del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV
SOCIE FINANZIATRICI E SOCI FINANZIATORI

Art.24 - Strumenti finanziari
Possono essere ammessi alla cooperativa socie finanziatrici e soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche socie e soci sovventore/i disciplinate/i dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché le/i sottoscrittore/i delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, a socie e soci finanziatore/i si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti socie e soci cooperatore/i, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni di socie e soci finanziatore/i sono indivisibili e conferiscono uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni di socie e soci finanziatore/i, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni di socie e soci finanziatore/i appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate a socie e soci finanziatore/i deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti a portatrici e portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

Art.25 - Socie e soci sovventore/i
Socie e soci sovventore/i di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti di sovventore/i costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale socie e sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte da socie e soci sovventore/i da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento di socie e soci sovventore/i in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito da socie e soci cooperatore/i.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni di socie e soci sovventore/i possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. La/il socia e socio sovventora/e che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato da socia o socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altra/o gradita/o. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi alla socia o al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, la socia o il socio saranno libere/i di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai socie e soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto di opzione di socie e soci sulle azioni emesse;
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai socie e soci cooperatori;
d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui la socia o il socio sovventore/i può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione a socie e soci qualora le azioni di nuova emissione destinate a socie e soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione a socie e soci cooperatore/i dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione di socia o socio sovventora/e è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socia o socio sovventora/e potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

A socie e soci cooperatore/i non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto di socia o socio sovventora/e, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritta/o nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti a socie e soci sovventore/i non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a socie e soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti di socie e soci sovventore/i verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da esse/i portati.

Socie e soci sovventore/i persone fisiche e le/i rappresentanti di socie e soci sovventore/i diverse/i dalle persone fisiche possono essere nominate/i amministratore/i nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate a socie e soci sovventore/i può riservare loro la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta da socie e soci sovventore/i e aperta al voto esclusivamente di esse/i, di una/o o più amministratrice/ore/ o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo delle/dei complessive/i membri dell'organo.

Il rapporto con socie e soci sovventore/i potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea di socie e soci.

Art. 26 – Azioni di partecipazioni cooperativa
La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei socie e soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei socie e soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione a socie e soci cooperatore/i dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, a lavoratrici e lavoratori dipendenti e a socie e soci della cooperativa, le/i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per socie e soci cooperatore/i.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale socie e sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Le/i possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligate/i:

1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socie e sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale delle azioniste e degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.

Art. 27 - Prestito sociale
Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 del codice civile in materia di titoli di debito, gli importi versati dalle socie e dai soci della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre1973 e dell'art. 1 0 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 28 – Organi sociali
Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea delle socie e dei soci.

Art. 29 – Assemblea delle socie e dei soci
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere comunicato a socie e soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascuna/o socia(o avente diritto di voto e del/la rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti le socie e i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza delle/dei componenti dell'organo amministrativo e delle/dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuna/o delle/dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata/o.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le socie e i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art 30 – Competenze dell'assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
c) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e della/del presidente del Collegio sindacale;
e) procede alla nomina del soggetto incaricata/o del controllo contabile;
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai Sindaci ed alla/al soggetto incaricato del controllo contabile;
g) delibera sulla responsabilità delle amministratrici e degli amministratori, dei Sindaci/sindache e della/del soggetto incaricata/o del controllo contabile;
h) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte delle socie e dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
k) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessata/o di pronuncia assembleare;
l) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
m) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
n) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 37 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tante socie e soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti alle socie e ai soci cooperatori e alle socie e ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
La convocazione su richiesta delle socie e dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta di amministratrici e amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da esse/i proposta.

Art 31 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
b) sull'emissione degli strumenti finanziari;
c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione delle liquidatrici e dei liquidatori;
d) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria non delibera sulle seguenti materie attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione:
a) alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
b) all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
c) all'indicazione di quali tra le amministratrici e gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
e) agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
f) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
Si applica in ogni caso l'art. 2436 del codice civile.

Art. 32 – Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno delle socie e dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti delle/dei presenti o rappresentate/i aventi diritto di voto, purché quei tre quinti rappresentino almeno un terzo di tutte/i le socie e i soci aventi diritto al voto.

Art 33 - Intervento in assemblea e diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritte/i nel libro delle socie e dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascuna socia e ciascun socio cooperatora/e ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Ciascun socia o socio finanziatora/e o sovventora/e avrà diritto a un solo voto.
La socia persona giuridica delegherà all'Assemblea la/il propria/o rappresentante che dovrà produrre delega scritta dell'organo che l'ha nominata/o.
Le socie e i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un'altra socia o un altro socio avente diritto al voto che non sia componente dell'organo amministrativo o di controllo.
La delega scritta può essere consegnata alla/al delegata/o anche via telefax o via posta elettronica.
Ciascuna socia o ciascun socio non può rappresentare più di tre socie/soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del/la rappresentante in bianco. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dalle socie o dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque percento delle/degli aventi diritto al voto.

La/il rappresentante comune nominata/o dall'assemblea speciale delle/dei possessore/i delle azioni

di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie e dei soci. In tal caso è necessario che sia consentito alle intervenute e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art 34 – Presidenza dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dalla/dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla/dal vicepresidente, ed in assenza anche di queste/i, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza delle/dei presenti.
Essa provvede alla nomina di una/un segretaria/o. La nomina della/del segretaria/o non ha luogo quando il verbale è redatto da una/un notaia/o.
La/il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione delle/dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che ella/egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art 35 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari
Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:
a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 codice civile;
c) sulla nomina e sulla revoca delle/dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Rientra in tale categoria l'Assemblea delle/dei possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dalla/dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle/dei possessore/i dei titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun/a possessore/o un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.
La/il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 codice civile e chiederne estratti, può assistere alle assemblee delle socie e dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi delle/dei possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 36 – Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consigliere/i variabile da tre a nove, elette/i dall'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
L'amministrazione della Cooperativa è affidata a socie e i soci cooperatore/i. Può essere affidata anche a socie/soci finanziatore/i con diritto di voto, purché almeno i due terzi delle/dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelto tra le socie e i soci cooperatore/i.
Le socie e i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo delle/dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Le amministratrici e gli amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominate/i per un periodo superiore a tre esercizi e terminano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il consiglio elegge al suo interno la/il presidente ed la/il vicepresidente, se questi non siano nominate/i dall'Assemblea delle socie e dei soci, ed una/un segretaria/o.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, amministratici e amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che esse/i siano formalmente autorizzate/i da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratrice o amministratore.

Art. 37 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione gestisce la Cooperativa con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:
a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delle socie e dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali delle/dei possessore/i di strumenti finanziari;
b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
c) redigere il bilancio sociale;
d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso delle socie o dei soci;
e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
g) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
h) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali;
i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
j) dare l'adesione della società ad organismi consortili;
k) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione delle socie e dei soci;
l) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili anche in altri comuni;
m) determinare eventuale compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, delle amministratrici o degli amministratori investite/i di particolari incarichi sociali continuativi, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea;
m) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione l'adozione delle seguenti deliberazioni:
a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
In tali casi si applica l'art. 2436 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione delle socie e dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le socie e i soci, ad uno o più delle sue o dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcune/i delle/dei sue/suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare aspetti operativi della gestione delle attività ad appositi gruppi di lavoro, che possono essere composti sia da Consigliere/i che da Socie/soci, regolati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea delle socie e dei soci.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti delle/del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché le/i consigliere/i siano informate/i sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che la/il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratrici/amministratori.
La convocazione è fatta dalla/dal presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle amministratrici e degli amministratori.
In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutte/i le/i componenti dell'organo stesso e tutte/i le/i componenti il Collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuna/o delle/degli intervenute/i di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata/o.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con le/gli intervenute/i dislocate/i in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle/dei consigliere/i. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito alla/al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle/degli intervenute/i, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito alle/agli intervenute/i di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 39 - Integrazione del Consiglio di amministrazione
In caso di sopravvenuta mancanza di una/o o più amministratrici o amministratori, le/gli altre/i provvedono a sostituirle/i nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di socie e i soci alla quale appartenevano le/i consigliere/i da sostituire.
Se viene meno la maggioranza delle amministratrici e degli amministratori nominate/i dall'Assemblea, quelle/i rimaste/i in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione delle/dei mancanti.
In caso di cessazione dalla carica di tutti le amministratrici e gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 40 – Revoca delle consigliere e dei consiglieri
L'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci delibera la revoca delle consigliere e dei consiglieri in tutti i casi in cui si rendano responsabili di danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad esse/i imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, ai sensi dell'art. 2476 del codice civile o in altri casi la stessa Assemblea lo ritenga per garantire una migliore gestione della Cooperativa. 

Art. 41 – Rappresentanza della cooperativa
La/il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La/il presidente perciò è autorizzata/o a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Ella/egli ha anche la facoltà di nominare avvocate/i e procuratrici/procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento della/del presidente, tutti i poteri a lei/lui attribuiti spettano alla/al vicepresidente.
La/il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altre amministratrici o amministratori oppure ad estranee/i, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La/il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutte/ le/i consigliere/i.

Art. 42 – Organo di Controllo
Qualora ne riccorano i presupposti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, la cooperativa sociale deve nominare uno o più sindaci aventi i requisti di cui all'art. 2397, comma 2, e all'art. 2399 cod. civ..

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Le/i sindaci supplenti sono destinatie/i a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, alle effettive e agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

La/il presidente del collegio sindacale è nominata/o dall'assemblea ordinaria in occasione della nomina del collegio stesso.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza delle/dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta delle/dei presenti.

Art. 44 - Doveri del Collegio sindacale
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutte/i deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La/il sindaco o le/i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione delle socie e dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Le/i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e svolge, altresì, le funzioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 112 del 2017.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte delle amministratrici e degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione alla/al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

La sindaca o il sindaco o le/i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico.

La sindaca o il sindaco o le/i sindaci, possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 44 – Revisore Legale
La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da una/un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Art. 45 – Funzioni della/del Revisore legale
Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, aventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo:

verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 46 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:
- dai conferimenti delle socie e dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;
b) dalla riserva legale;
c) dall'eventuale sovrapprezzo;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, le socie e i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 47 - Prevalenza della mutualità
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi (in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato);

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione alle socie e ai soci cooperatore/i in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra le socie e i soci cooperatore/i;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 49 - Ristorni
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
in forma liquida;
mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

Art. 50 - Utili
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 51 – Scioglimento anticipato
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatrici/liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di pluralità di liquidatrici/liquidatori, l'Assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri del collegio di liquidazione.

Art. 52 – Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a) a rimborso del capitale sociale detenuto dalle/dai possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa e dalle socie e dai soci finanziatore/i senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
b) a rimborso del capitale sociale detenuto dalle socie e dai soci sovventore/i e dalle socie e dai soci finanziatore/i con diritto di voto in generale per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
c) a rimborso del capitale sociale detenuto dalle socie e dai soci cooperatore/i per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socia e socio cooperatora/e e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
d) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Art. 53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra socie/soci e Cooperativa, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici e delle altre articolazioni partecipative, se verranno costituite.
Per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Cooperativa e le socie e i soci finanziatore/i, sovventore/i, di partecipazione cooperativa e possessore/i di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 22, 24, 32 e 34, il Consiglio di amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 54 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 55 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.