STATUTO
STATUTO
EUFEMIA
– EMPORIO DI COMUNITA' COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE –
DURATA
Art.
1 - Denominazione
È
costituita la società cooperativa sociale denominata "EUFEMIA
Emporio di Comunità Società Cooperativa Sociale".
Art.
2 - Sede
La
cooperativa ha sede nel Comune di Milano.
Art.
3 - Durata
La
durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2060 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria
delle socie e dei soci.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, le socie e i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.
TITOLO II
PRINCIPI – VALORI - SCOPO -
OGGETTO
Art.
4 - Valori
La Cooperativa affonda le sue radici negli ideali
dei movimenti democratici e antifascisti, antirazzisti e
antissessisti; nelle lotte per l'affermazione dei principi di
libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti
umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni
discriminazione. La Cooperativa si richiama ai valori espressi nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; nella Costituzione
della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente il
22 dicembre 1947; nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea approvata dal Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione il 07/12/2000; nella Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo approvata dal Consiglio d'Europa il 4/11/1950; nella
Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del
Centenario dell'Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22
settembre 1995; nelle Dieci Colonne dell'Economia Solidale
approvate dall'Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26
giugno 2011.
Art. 5 - Principi
La Cooperativa non ha
alcuna finalità di lucro e/o speculativa, condivide e promuove i
principi dell'autogestione, della solidarietà, della
partecipazione, del mutualismo. Stimola forme di autotutela e di
elevazione socio-culturale delle socie e dei soci e incentiva la
riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell'economia
solidale.
Art.
6 – Parità di genere
La Cooperativa assume il principio di
parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena
partecipazione delle donne e delle persone non binarie ad ogni
livello decisionale e una loro equa rappresentanza negli organi
sociali e nelle altre articolazioni partecipative. Il presente
statuto adotta i termini "socia o socio" e "socie e soci"
come termini comprensivi anche delle persone non binarie.
Art.
7 - Scopo e attività mutualistica
La
cooperativa ha scopo mutualistico e di promuovere socialità,
partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla
crescita culturale e civile delle socie e dei soci come dell'intera
comunità.
Svolge la propria attività senza fini di lucro e/o di speculazione privata.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole,industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Attraverso lo
svolgimento delle attività indicate al successivo articolo, la
Cooperativa si propone di perseguire e conseguire i seguenti scopi e
vantaggi per le socie e i soci e la comunità territoriale:
a)
distribuire prodotti alimentari ed altri beni di consumo di buona
qualità alle migliori condizioni possibili;
b)
tutelare il diritto alla salute e ad una informazione libera e
trasparente, in particolare in materia di alimentazione e consumo;
c)
promuovere la formazione e l'auto-formazione delle persone,
l'aggregazione intergenerazionale, l'educazione alla pace, alle
diversità culturali e di genere;
d)
sostenere filiere di produzione rispettose dell'ambiente e della
dignità e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori;
e)
promuovere la coesione sociale, favorire l'inclusione delle persone
economicamente e socialmente svantaggiate;
f)
sviluppare rapporti diretti tra produttrici/produttori e
consumatrici/consumatori basati sulla fiducia e il sostegno
reciproco;
g)
sostenere progetti innovativi nel campo della produzione e della
distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e
condivisione del rischio;
h)
favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello
internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e
internazionali e il sostegno a progetti di altre esperienze ispirate
agli stessi principi;
i)
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente anche tramite la
promozione della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio
energetico, l'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni
durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata
h) la promozione
del volontariato inteso come partecipazione democratica alla azioni
di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
i) l'educazione
alla responsabilità civile e alla cittadinanza; la promozione della
partecipazione, dell'inclusione sociale e della coesione sociale,
della democrazia e dei diritti;
l) il sostegno
alla comunità territoriale in cui opera attraverso la produzione
culturale comune, l'applicazione di strumenti collaborativi, la
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del
territorio incrementando la capacità progettuale comunitaria, il
mutualismo e il senso di appartenenza sociale;
Art.
8 - Oggetto
In
conformità agli interessi e requisiti delle socie e dei soci, per il
conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa intende realizzare
le seguenti attività:
a)
acquisto, prevalentemente direttamente da fornitori appositamente
selezionati in ambito prioritariamente locale, di generi alimentari e
non alimentari, finalizzato alla distribuzione a socie e soci e
vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;
b)
produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti e
distribuzione e vendita di prodotti alimentari ed altri beni di
consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
c)
realizzazione di patti con i produttori per la programmazione delle
produzioni, la co-produzione, il prefinanziamento e la condivisione
dei rischi;
d)
somministrazione
di cibo e bevande, anche alcoliche;
e)
promozione,
creazione, organizzazione e partecipazione ad accordi di filiera,
reti, partenariati, locali, regionali, nazionali e internazionali;
f)
promozione e realizzazione di forme di commercio equo-solidale;
g)
svolgimento di attività sociali e solidali volte al recupero,
trasformazione e distribuzione di alimenti;
h)
commercio al minuto e/o all'ingrosso in proprio o per conto di
terzi, in postazioni fisse e/o mobili, in tutte le forme previste
dalla legge ivi compresa quella telematica, dei prodotti alimentari;
i)
commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
esercitata anche attraverso l'impiego di velocipedi e mezzi
attrezzati per l'esercizio dell'attività;
l)
commercio al dettaglio di cibo e bevande tramite distributori
automatici;
m)
ristorazione,
gestione punti di ristoro, somministrazione di pasti e bevande,
servizi catering e banqueting;
n)
organizzazione di servizi, nonché attività sociali, culturali e
ricreative;
o)
utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l'associazionismo
esistente nell'ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i
propri interessi;
p)
organizzazione, promozione, gestione di attività di formazione;
nonché di piani e iniziative educative e didattiche, anche presso
terzi, scuole, enti ecc, in tema di cittadinanza attiva, promozione
dei diritti, educazione alle differenze, solidarietà, mutualismo,
alla produzione e consumo sostenibile, riciclo e recupero,
responsabilità sociale d'impresa, educazione alimentare, cucina,
conservazione e trasformazione di alimenti e su altri temi
riconducibili all'attività della cooperativa;
q)
progettazione, gestione di attività di studio, ricerche di mercato e
sociali, rilevazioni statistiche, raccolta ed elaborazione di
informazioni, stampa, pubblicazione e diffusione degli atti;
r)
promozione, progettazione e realizzazione di iniziative volte alla
salvaguardia dell'ambiente, e in specifico alla riduzione dei
rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l'incentivazione
del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di
logistica coordinata;
s)
realizzazione di economie attraverso acquisti comuni di beni e
servizi;
t)
progettazione e realizzazione diretta di campagne pubblicitarie e di
promozione della cooperativa e dei valori che la contraddistinguono;
u)
attività di erogazione in forma diretta e/o indiretta e
organizzazione di servizi alle socie e ai soci attraverso la ricerca
di prestatori di servizi e beni rivolti al soddisfacimento dei
bisogni delle socie e dei soci a titolo esemplificativo e non
esaustivo servizi di consulenza, di assistenza ecc.
v)
organizzazione fiere, mostre, mercati, campagne di cultura
alimentare, eventi enogastronomici nonché organizzazione,
allestimento animazione e gestione di incontri, congressi, tavole
rotonde comprese le attività di service.
w)
progettazione,
produzione e commercio di gadget, abbigliamento e indumenti da
lavoro.
x)
organizzazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e
ricreative partecipate, rivolte a differenti fasce di età e di
provenienza sociale e nazionale;
y)
organizzazione e realizzazione di attività che prevedano l'utilizzo
e/o l'insegnamento di strumenti digitali con lo scopo di aumentare le
capacità di ognuna e ognuno e la condivisione di conoscenze e
competenze.
Il tutto nei limiti consentiti dalla legge ed in rispetto delle attività riservate.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte delle socie e dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
La cooperativa intende inoltre, nei limiti consentiti dalla legge:
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere, nell'interesse delle socie e dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle informative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.
Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- raccogliere conferimenti in denaro, anche a fini di previdenza integrativa, nonché prestiti da socie e soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- costituire ed essere soci d i società per azioni e società a responsabilità limitata;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Lombardia e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da altri Enti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa, prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.
Art.
9 - Normativa applicabile
Alla
cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto
costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in
particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse
non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità
limitata, nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1997, in quanto
compatibili.
Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. le socie e i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.
TITOLO IIISOCIE E SOCI
Art.
10 - Numero e requisiti delle socie e dei soci cooperatori
Il
numero delle socie e dei soci è illimitato e non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se, durante la vita
della cooperativa il numero delle socie e dei soci diviene inferiore
al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di
un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono essere socie/soci:
- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto
- le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa e intendono partecipare al progetto di "Emporio", acquistare i beni e i servizi da essa offerti per soddisfare le esigenze di consumo personali e del proprio nucleo familiare, contribuire allo sviluppo del progetto stesso in base alle loro possibilità e capacità;
- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di socie/soci volontari/e, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo delle socie e dei soci. Alle socie e soci volontari/e, a differenza delle/degli altre/i socie e soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991, che, a norma del citato art. 4, comma 2, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Possono inoltre essere socie/soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
Non possono in ogni caso divenire socie/soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
Art.
11 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come
socia/o deve presentare domanda scritta indicante:
a) il
proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale;
b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le
comunicazioni sociali;
c) l'ammontare delle quote che intende
sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
d) l'impegno al
versamento delle quote sottoscritte;
e) l'indicazione
dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità
professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della
cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento
di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con il
presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di
aver preso visione;
f) la dichiarazione di attenersi al presente
statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni
legalmente
adottate dagli organi sociali;
Per
le persone giuridiche:
a)
la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede
legale, codice fiscale e partita iva, indirizzo di posta elettronica,
anche certificata e il numero di fax;
b)
la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda
e l'eventuale nomina di delegati;
c)
la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
d)
l'indicazione della effettiva attività svolta;
e)
l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non
dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
f)
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
g)
l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole
contenute negli artt. 47 e seguenti del presente statuto;
h)
copia dello statuto sociale;
i)
la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Art.
12 – Accoglimento della domanda di ammissione
Il Consiglio
di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la
mancanza di motivi di incompatibilità, delibera sulla domanda di
ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo
mutualistico.
La deliberazione di ammissione è comunicata
all'interessata/o con indicazione del termine entro il quale
provvedere al versamento dell'importo delle quote che intende
sottoscrivere e degli altri importi eventualmente previsti come tassa
di ammissione e sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di
approvazione del bilancio su proposta degli
amministratori.
L'ammissione è annotata sul libro socie/soci a
cura degli amministratori e diviene operativa dal giorno della
deliberazione.
Trascorso inutilmente il termine per i versamenti,
la delibera di ammissione diviene automaticamente inefficace, salva
diversa delibera del Consiglio di amministrazione in cui vengano
eventualmente previste ulteriori modalità di versamento e di
ammissione della socia o del socio.
Art. 13 – Rigetto
della domanda di ammissione
Qualora la domanda di ammissione
non sia accolta, entro sessanta giorni il Consiglio di
amministrazione comunica per iscritto all'interessata/o la
deliberazione motivata di rigetto.
Entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chi l'ha
proposta può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea
delle socie e dei soci.
Nella relazione al bilancio o nella nota
integrativa allo stesso, il Consiglio di amministrazione illustra le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento
o al rigetto delle domande di ammissione di nuove socie e soci.
Art.
14 - Diritti delle socie e dei soci
Spettano
alle socie e ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
previsti dalla legge.
In particolare spettano alle socie e ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.
Socie e soci hanno diritto di esaminare il libro di socie e soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Le socie e i soci hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Art.
15 - Obblighi delle socie e dei soci
La
socia o il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.
La socia o il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio
di esercizio deve inoltre versare:
- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
La socia o il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
La socia o il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio delle socie e dei soci è quello risultante dal libro delle socie e dei soci. La socia o il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.
Art.
16 - Trasferimento delle quote delle socie e dei soci cooperatori
Le
quote delle socie e dei soci cooperatori non possono essere cedute,
se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
La socia o il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato alla socia o al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, la socia o il socio è libera/o di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro delle socie e dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socia/o.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, la socia o il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
Art.
17 - Acquisto di quote proprie
Le
amministratrici e gli amministratori possono acquistare o rimborsare
quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e
l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato.
Art.
18 - Recesso
La
socia o il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:
- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
In particolare sono cause di recesso:
a -
la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
b -
la ricorrenza di una delle cause di esclusione
c -
la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro
ente
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione alla socia o al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.
Art.
19 - Esclusione
L'esclusione
della socia o del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può
essere deliberata dal consiglio d'amministrazione:
1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
3) per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte della socia o del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
5) per interdizione, inabilitazione, condanna della socia o del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
6) per fallimento della socia o del socio.
L'esclusione
è deliberata dall'organo amministrativo previa intimazione alla
socia o al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Ai sensi
dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, la socia o il socio
escluso può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione
di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea,
a tal fine convocata.
Contro la deliberazione di esclusione la socia o il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Le amministratrici e gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione della socia o del socio.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art.
20 - Morte della socia o del socio
Gli
eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società
subentrano nella partecipazione della socia o del socio deceduta/o se
ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante
comune. In caso contrario gli eredi della socia o del socio defunta/o
hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di
legge e del presente statuto.
Art.
21 - Liquidazione e rimborso della quota
La
liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione
o la morte della socia o del socio.
Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.
Il
pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta
giorni dalla approvazione del bilancio.
Le socie e i soci
cooperatori receduti o esclusi e gli eredi delle socie e del socio
cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni
loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale è divenuto operativo.
Art.
22 - Responsabilità della socia o del socio uscente e dei suoi eredi
La
socia o il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal
giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della
partecipazione si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, la socia o il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi della socia o del socio defunto.
Art. 23 - Trattamento normativo ed economico di socie lavoratrici e soci lavoratori
Il trattamento economico e normativo delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea delle socie e dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per socie e soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per socie e soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo delle socie e dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Ai fini del trattamento economico delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo della socia o del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa della socia o del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.
TITOLO
IV
SOCIE FINANZIATRICI E SOCI
FINANZIATORI
Art.24
- Strumenti finanziari
Possono
essere ammessi alla cooperativa socie finanziatrici e soci
finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..
Rientrano in tale categoria anche socie e soci sovventore/i disciplinate/i dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché le/i sottoscrittore/i delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, a socie e soci finanziatore/i si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti socie e soci cooperatore/i, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.
Le azioni di socie e soci finanziatore/i sono indivisibili e conferiscono uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni di socie e soci finanziatore/i, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni di socie e soci finanziatore/i appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate a socie e soci finanziatore/i deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti a portatrici e portatori dei titoli emessi.
Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.
Art.25
- Socie e soci sovventore/i
Socie
e soci sovventore/i di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992,
N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed
i soggetti diversi.
I conferimenti di sovventore/i costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale socie e sociale della cooperativa.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.
I versamenti sulle azioni sottoscritte da socie e soci sovventore/i da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento di socie e soci sovventore/i in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito da socie e soci cooperatore/i.
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni di socie e soci sovventore/i possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. La/il socia e socio sovventora/e che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato da socia o socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altra/o gradita/o. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi alla socia o al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, la socia o il socio saranno libere/i di vendere al proposto acquirente.
L'emissione delle azioni destinate ai socie e soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea che emette i titoli stabilisce:
a)
l'importo complessivo dell'emissione;
b)
l'eventuale diritto di opzione di socie e soci sulle azioni emesse;
c) i
diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali
privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di
remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due
punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai socie e soci
cooperatori;
d)
l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al
presente articolo;
e)
l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui
la socia o il socio sovventore/i può esercitare la facoltà di
recesso.
Non spetta il diritto di opzione a socie e soci qualora le azioni di nuova emissione destinate a socie e soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione a socie e soci cooperatore/i dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
L'ammissione di socia o socio sovventora/e è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
A ciascun socia o socio sovventora/e potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.
A socie e soci cooperatore/i non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
L'esercizio del diritto di voto di socia o socio sovventora/e, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritta/o nell'apposito libro da almeno novanta giorni.
Il numero complessivo dei voti attribuiti a socie e soci sovventore/i non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a socie e soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti di socie e soci sovventore/i verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da esse/i portati.
Socie e soci sovventore/i persone fisiche e le/i rappresentanti di socie e soci sovventore/i diverse/i dalle persone fisiche possono essere nominate/i amministratore/i nei limiti previsti dalla legge.
La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate a socie e soci sovventore/i può riservare loro la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta da socie e soci sovventore/i e aperta al voto esclusivamente di esse/i, di una/o o più amministratrice/ore/ o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo delle/dei complessive/i membri dell'organo.
Il rapporto con socie e soci sovventore/i potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea di socie e soci.
Art.
26 – Azioni di partecipazioni cooperativa
La
cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può
adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.
In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei socie e soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei socie e soci.
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione a socie e soci cooperatore/i dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, a lavoratrici e lavoratori dipendenti e a socie e soci della cooperativa, le/i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per socie e soci cooperatore/i.
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale socie e sociale della cooperativa.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.
Le/i possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligate/i:
1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socie e sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
L'assemblea speciale delle azioniste e degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.
Art.
27 - Prestito sociale
Non
rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e
pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art.
2526 del codice civile in materia di titoli di debito, gli importi
versati dalle socie e dai soci della Cooperativa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre1973 e
dell'art. 1 0 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'emissione del
prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il
conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art.
13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
TITOLO V
ORGANI
SOCIALI
Art.
28 – Organi sociali
Sono organi della Cooperativa:
a)
l'Assemblea delle socie e dei soci;
b) il Consiglio di
amministrazione;
c) l'Organo di controllo, qualora obbligatorio ai
sensi di legge o nominato dall'Assemblea delle socie e dei
soci.
Art. 29 – Assemblea delle socie e dei soci
Le
assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è
effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o
anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine
del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere
comunicato a socie e soci con lettera raccomandata nel domicilio
risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo
idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di
ciascuna/o socia(o avente diritto di voto e del/la rappresentante
comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del
diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti le socie e i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza delle/dei componenti dell'organo amministrativo e delle/dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuna/o delle/dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata/o.
Il
consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a
quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo,
usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra le socie e i soci l'avviso di convocazione delle
assemblee.
Art 30 – Competenze dell'assemblea
ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio
consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione,
approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di
sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
b)
approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida
stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
c) determina il periodo di
durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
d)
procede alla eventuale nomina dei Sindaci e della/del presidente del
Collegio sindacale;
e) procede alla nomina del soggetto
incaricata/o del controllo contabile;
f) determina la misura dei
compensi da corrispondere agli amministratori, ai Sindaci ed alla/al
soggetto incaricato del controllo contabile;
g) delibera sulla
responsabilità delle amministratrici e degli amministratori, dei
Sindaci/sindache e della/del soggetto incaricata/o del controllo
contabile;
h) approva i regolamenti previsti dal presente statuto
con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
i)
delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le
relative forme di apporto, anche economico, da parte delle socie e
dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in
presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di
mobilità;
j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla
sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
k)
delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal
consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione
successiva alla richiesta da parte dell'interessata/o di pronuncia
assembleare;
l)
delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione
stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
m)
delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
n)
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.
L'Assemblea
ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi
(comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio)
così come previsto nell'art. 37 del presente statuto.
Essa è
chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario
dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta,
con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o
da tante socie e soci che esprimano almeno un decimo dei voti
spettanti alle socie e ai soci cooperatori e alle socie e ai soci
sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo
entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta
stessa.
La convocazione su richiesta delle socie e dei soci non è
ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta di amministratrici e amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da esse/i proposta.
Art
31 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è
chiamata a deliberare:
a) sulle modifiche dello statuto sociale
comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui
all'art. 2514 del codice civile;
b) sull'emissione degli
strumenti finanziari;
c) sulla nomina, sui poteri e sulla
sostituzione delle liquidatrici e dei liquidatori;
d)
sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal presente
statuto;
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla
legge alla sua competenza.
L'Assemblea
straordinaria non delibera sulle seguenti materie attribuite alla
competenza del Consiglio di amministrazione:
a) alla fusione nei
casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
b)
all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
c)
all'indicazione di quali tra le amministratrici e gli
amministratori hanno la rappresentanza legale;
e) agli adeguamenti
dello statuto alle disposizioni normative;
f) al trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale;
Si applica in ogni
caso l'art. 2436 del codice civile.
Art. 32 –
Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
delle socie e dei soci aventi diritto al voto.
In seconda
convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei
soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea
delibera a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti o
rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,
sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che
straordinaria.
Tuttavia,
per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la
revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede
sociale all'estero l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in
seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole
dei tre quinti delle/dei presenti o rappresentate/i aventi diritto di
voto, purché quei tre quinti rappresentino almeno un terzo di
tutte/i le socie e i soci aventi diritto al voto.
Art
33 - Intervento in assemblea e diritto di voto
Nelle
assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritte/i nel
libro delle socie e dei soci da almeno novanta giorni e che non siano
in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascuna socia e
ciascun socio cooperatora/e ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione.
Ciascun socia o socio
finanziatora/e o sovventora/e avrà diritto a un solo voto.
La
socia persona giuridica delegherà all'Assemblea la/il propria/o
rappresentante che dovrà produrre delega scritta dell'organo che
l'ha nominata/o.
Le socie e i soci che, per qualsiasi
motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno
la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto
da un'altra socia o un altro socio avente diritto al voto che non sia
componente dell'organo amministrativo o di controllo.
La delega
scritta può essere consegnata alla/al delegata/o anche via telefax o
via posta elettronica.
Ciascuna socia o ciascun socio non può
rappresentare più di tre socie/soci.
La delega non può essere
rilasciata con il nome del/la rappresentante in bianco. Le deleghe
debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate
tra gli atti
sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dalle socie o dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque percento delle/degli aventi diritto al voto.
La/il rappresentante comune nominata/o dall'assemblea speciale delle/dei possessore/i delle azioni
di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.
L'Assemblea
può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento delle socie e dei soci. In tal caso è
necessario che sia consentito alle intervenute e agli intervenuti di
partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti
all'ordine del giorno.
Art 34 – Presidenza
dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dalla/dal
presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza
dalla/dal vicepresidente, ed in assenza anche di queste/i, dalla
persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
delle/dei presenti.
Essa provvede alla nomina di una/un
segretaria/o. La nomina della/del segretaria/o non ha luogo quando il
verbale è redatto da una/un notaia/o.
La/il presidente
dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione
dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione delle/dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale
dell'adunanza che ella/egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita
attività di controllo durante la sua redazione.
Art
35 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari
Se
la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di
voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a
deliberare:
a) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della
categoria;
b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente
attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 codice civile;
c) sulla
nomina e sulla revoca delle/dei rappresentanti comuni di ciascuna
categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
d)
sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo
rendiconto;
e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle
relative transazioni e rinunce;
f) sugli altri oggetti di
interesse comune a ciascuna categoria di strumenti
finanziari.
Rientra in tale categoria l'Assemblea delle/dei
possessore/i di azioni di partecipazione cooperativa la quale
annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato
sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di
ammodernamento.
L'Assemblea speciale viene convocata dal
Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dalla/dal
rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo delle/dei possessore/i dei
titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun/a
possessore/o un numero di voti proporzionale al valore nominale dei
titoli posseduti.
La/il rappresentante comune può esaminare i
libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 codice civile e
chiederne estratti, può assistere alle assemblee delle socie e dei
soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede
all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e
tutela gli interessi delle/dei possessore/i di azioni di
partecipazione cooperativa nei confronti della società.
Art.
36 – Consiglio di amministrazione
La società è
amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero
dispari di consigliere/i variabile da tre a nove, elette/i
dall'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci, che ne determina
di volta in volta il numero.
L'amministrazione della Cooperativa
è affidata a socie e i soci cooperatore/i. Può
essere affidata anche a socie/soci finanziatore/i con diritto di
voto, purché almeno i due terzi delle/dei componenti il Consiglio di
amministrazione sia scelto tra le socie e i soci cooperatore/i.
Le
socie e i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo
delle/dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Le
amministratrici e gli amministratori sono rieleggibili, non possono
essere nominate/i per un periodo
superiore a tre esercizi e terminano il loro mandato alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Il
consiglio elegge al suo interno la/il presidente ed la/il
vicepresidente, se questi non siano nominate/i dall'Assemblea delle
socie e dei soci, ed una/un segretaria/o.
Salvo quanto previsto
dall'articolo 2390 del codice civile, amministratici e
amministratori possono ricoprire incarichi negli organi
amministrativi di altre imprese a condizione che esse/i siano
formalmente autorizzate/i da apposito atto deliberativo
dell'Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale
atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di
amministratrice o amministratore.
Art. 37 - Competenze del
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione
gestisce la Cooperativa con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il
raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere
di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della
facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni
per il raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta pertanto al
Consiglio di amministrazione:
a) convocare l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria delle socie e dei soci; convocare le eventuali Assemblee
speciali delle/dei possessore/i di strumenti finanziari;
b)
redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi,
nonché la propria relazione al bilancio;
c)
redigere il bilancio sociale;
d)
relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di
esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della
prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito
all'ammissione, esclusione o recesso delle socie o dei soci;
e)
curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
f)
compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da
sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
g)
stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale;
h) autorizzare il conferimento di procure, sia generali
che speciali;
i) assumere e licenziare il personale della società,
fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli
istituti normativi applicabili;
j) dare l'adesione della società
ad organismi consortili;
k) deliberare circa l'ammissione, il
recesso o l'esclusione delle socie e dei soci;
l) deliberare
circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito,
di distribuzione e simili anche in altri comuni;
m) determinare
eventuale compenso,
previo parere del Collegio sindacale, se nominato, delle
amministratrici o degli amministratori investite/i di particolari
incarichi sociali continuativi, entro i limiti complessivi fissati
dall'Assemblea;
m) deliberare ed attuare tutte le iniziative,
gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non
attribuite alla sua competenza, eccettuate quelle espressamente
riservate alla competenza dell'Assemblea.
Spetta
inoltre al Consiglio di amministrazione l'adozione delle seguenti
deliberazioni:
a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505
e 2505 bis del codice civile;
b) l'indicazione di quali tra gli
amministratori hanno la rappresentanza della società;
c)
l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
d) il
trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio
nazionale;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative.
In tali casi si applica l'art. 2436 del codice
civile.
Il Consiglio di
Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile,
nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in
materia di ammissione, recesso ed esclusione delle socie e dei soci e
delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le socie e
i soci, ad uno o più delle sue o dei suoi componenti, oppure ad un
Comitato esecutivo formato da alcune/i delle/dei sue/suoi componenti,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare aspetti operativi della gestione delle attività ad appositi gruppi di lavoro, che possono essere composti sia da Consigliere/i che da Socie/soci, regolati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea delle socie e dei soci.
Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
E'
nei compiti delle/del Presidente convocare il Consiglio di
Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e
provvedere affinché le/i consigliere/i siano informate/i sulle
materie iscritte all'ordine del giorno.
Art. 38 –
Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Il
Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove
purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le
volte che la/il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno due amministratrici/amministratori.
La
convocazione è fatta dalla/dal presidente con avviso a mezzo
lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima
dell'adunanza o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della
riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide
quando vi intervenga la maggioranza delle amministratrici e degli
amministratori.
In assenza delle formalità di convocazione, il
Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a
deliberare qualora siano presenti tutte/i le/i componenti dell'organo
stesso e tutte/i le/i componenti il Collegio sindacale, se nominato,
fermo restando il diritto di ciascuna/o delle/degli intervenute/i di
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informata/o.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, la
deliberazione proposta si intende respinta.
Il voto non può
essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Le
adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con
le/gli intervenute/i dislocate/i in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento delle/dei consigliere/i. In tal caso è
necessario che:
a) sia consentito alla/al presidente di accertare
inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle/degli
intervenute/i, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto
di verbalizzazione;
c) sia consentito alle/agli intervenute/i di
scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno.
Art. 39 - Integrazione del Consiglio di
amministrazione
In caso di sopravvenuta mancanza di una/o o
più amministratrici o amministratori, le/gli altre/i provvedono a
sostituirle/i nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,
nell'ambito della medesima categoria di socie e i soci alla quale
appartenevano le/i consigliere/i da sostituire.
Se viene meno la
maggioranza delle amministratrici e degli amministratori nominate/i
dall'Assemblea, quelle/i rimaste/i in carica devono convocare
l'Assemblea perché provveda alla sostituzione delle/dei
mancanti.
In caso di cessazione dalla carica di tutti le
amministratrici e gli amministratori, l'Assemblea deve essere
convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale
può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In
caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di
amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea
perché provveda nomina del nuovo organo amministrativo.
Art.
40 – Revoca delle consigliere e dei consiglieri
L'Assemblea
ordinaria delle socie e dei soci delibera la revoca delle consigliere
e dei consiglieri in tutti i casi in cui si rendano responsabili di
danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad esse/i imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della
società, ai sensi dell'art. 2476 del codice civile o in altri casi
la stessa Assemblea lo ritenga per garantire una migliore gestione
della Cooperativa.
Art. 41 – Rappresentanza della
cooperativa
La/il
presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La/il presidente
perciò è autorizzata/o a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o
da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone liberatorie quietanze.
Ella/egli ha anche la facoltà
di nominare avvocate/i e procuratrici/procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di
giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento della/del
presidente, tutti i poteri a lei/lui attribuiti spettano alla/al
vicepresidente.
La/il presidente, previa apposita delibera del
consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per
singoli atti o categorie di atti, ad altre amministratrici o
amministratori oppure ad estranee/i, con l'osservanza delle norme
legislative vigenti al riguardo.
La/il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutte/ le/i consigliere/i.
Art.
42 – Organo di Controllo
Qualora
ne riccorano i presupposti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n.
112 del 2017, la cooperativa sociale deve nominare uno o più sindaci
aventi i requisti di cui all'art. 2397, comma 2, e all'art. 2399 cod.
civ..
La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria.
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
Le/i sindaci supplenti sono destinatie/i a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, alle effettive e agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
La/il presidente del collegio sindacale è nominata/o dall'assemblea ordinaria in occasione della nomina del collegio stesso.
Il
collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza delle/dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta
delle/dei presenti.
Art.
44 - Doveri del Collegio sindacale
Il collegio sindacale
deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del
collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutte/i deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
La/il sindaco o le/i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione delle socie e dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
Le/i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e svolge, altresì, le funzioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 112 del 2017.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..
Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..
L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte delle amministratrici e degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione alla/al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
La sindaca o il sindaco o le/i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico.
La sindaca o il sindaco o le/i sindaci, possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Art.
44 – Revisore Legale
La
revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge
non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da
una/un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società
di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero
dell'Economia.
L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.
Art.
45 – Funzioni della/del Revisore legale
Il
revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti
svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, aventualmente,
anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo:
– verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione;
– verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
TITOLO
VI
PATRIMONIO
SOCIALE E BILANCIO
Art.
46 - Patrimonio sociale
Il
patrimonio della cooperativa è costituito:
a)
dal capitale sociale, variabile e formato:
- dai
conferimenti delle socie e dei soci cooperatori;
- dai
conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti
finanziari;
b)
dalla riserva legale;
c)
dall'eventuale sovrapprezzo;
d)
dalla riserva straordinaria;
e)
da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per
legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, le socie e i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Art.
47 - Prevalenza della mutualità
La
cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza nell'ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi (in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato);
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione alle socie e ai soci cooperatore/i in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra le socie e i soci cooperatore/i;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art.
48 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio
sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
Art.
49 - Ristorni
L'assemblea
che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di
amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa
vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo
apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci
cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli
scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono
considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei
soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore
rispetto alle retribuzioni contrattuali.
L'assemblea può
deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
in forma
liquida;
mediante aumento gratuito del numero di azioni di
capitale sociale sottoscritte e versate;
mediante emissione e
distribuzione gratuita di strumenti finanziari previsti dal presente
statuto.
Art.
50 - Utili
L'assemblea
che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei
ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal
presente statuto e successivamente sulla ripartizione dell'utile
netto destinandolo:
a)
una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b)
una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice
civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
c)
un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale
sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge
alle cooperative a mutualità prevalente;
d)
una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci
finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione
cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a
mutualità prevalente;
e)
un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e
nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
f)
quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.
51 – Scioglimento anticipato
La Cooperativa si scioglie per
le cause previste dalla legge.
L'Assemblea delibera o accerta lo
scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non
compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento,
il Consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal
loro verificarsi.
L'Assemblea nomina uno o più
liquidatrici/liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di
pluralità di liquidatrici/liquidatori, l'Assemblea determina le
regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto
compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i
criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli
eventuali limiti ai poteri del collegio di liquidazione.
Art.
52 – Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento
della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a) a rimborso del
capitale sociale detenuto dalle/dai possessore/i di azioni di
partecipazione cooperativa e dalle socie e dai soci finanziatore/i
senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale
eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei
dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili
eventualmente spettanti;
b) a rimborso del capitale sociale
detenuto dalle socie e dai soci sovventore/i e dalle socie e dai soci
finanziatore/i con diritto di voto in generale per l'intero valore
nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del
valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve
divisibili eventualmente spettanti;
c) a rimborso del capitale
sociale detenuto dalle socie e dai soci cooperatore/i per l'intero
valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo,
del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di
ristorno eventualmente spettante ad ogni socia e socio cooperatora/e
e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
d) al fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.
Art.
53 - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento
interno ed i rapporti fra socie/soci e Cooperativa, il Consiglio di
amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e
le mansioni dei comitati tecnici e delle altre articolazioni
partecipative, se verranno costituite.
Per quanto concerne la
disciplina dei rapporti fra la Cooperativa e le socie e i soci
finanziatore/i, sovventore/i, di partecipazione cooperativa e
possessore/i di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli
22, 24, 32 e 34, il Consiglio di amministrazione elabora appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci con le
maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Art. 54 –
Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I
principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 codice
civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve
indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione
di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e
devono essere di fatto osservati.
Art. 55 - Rinvio
Per
quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di
legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per
quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la
disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a
responsabilità limitata.